in conflitto con una norma cogente del diritto internazionale generale (jus cogens) Qualsiasi trattato che, al momento della sua stipulazione, sia in conflitto con una norma cogente di diritto internazionale generale, e' nullo. Ai fini della presente Convenzione, una norma cogente di diritto internazionale generale e' una norma accettata e riconosciuta dalla comunita' internazionale degli Stati nel suo insieme, in quanto norma cui nessuna deroga e' consentita, e che puo' essere modificata solo da una nuova norma di diritto internazionale generale della stessa natura.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art53 · fonte su Normattiva