Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione 1. Una parte puo' invocare l'impossibilita' di dare esecuzione ad un trattato come motivo per porvi fine o per ritirarsene qualora tale impossibilita' risulti dalla sparizione o dalla definitiva distruzione di un oggetto indispensabile all'esecuzione del trattato in questione. Quando l'impossibilita' e' temporanea essa puo' essere invocata soltanto come motivo per sospendere l'applicazione del trattato. 2. L'impossibilita' di dare esecuzione ad un trattato non puo' essere invocata da una parte come motivo per porre fine al trattato, per ritirarsene o per sospenderne l'applicazione se tale impossibilita' deriva da una violazione commessa dalla parte che la invoca, sia di un obbligo del trattato che di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di ogni altra parte del trattato stesso.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art61 · fonte su Normattiva