fondamentale di circostanze 1. Un fondamentale mutamento di circostanze che si verifichi rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione di un trattato e che non sia stato previsto dalle parti non puo' essere invocato come motivo per porre fine al trattato o per ritirarsene, a meno che;

  • a)l'esistenza di dette circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che
  • b)detto cambiamento non abbia come effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi ancora da adempiere in virtu' del trattato 2. Un fondamentale mutamento di circostanze non puo' essere invocato come motivo per porre fine ad un trattato tra due o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali o per ritirarsene, qualora si tratti di un trattato che stabilisce una frontiera. 3. Un fondamentale mutamento di circostanze non puo' essere invocato come motivo per porre fine ad un trattato o per ritirarsene se il mutamento fondamentale risulti da una violazione, per la parte che lo invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di ogni altra parte al trattato. 4. Se una parte puo', in conformita' ai paragrafi precedenti, invocare un fondamentale mutamento di circostanze come motivo per porre fine ad un trattato o per ritirarsene, essa puo' invocarlo anche solo per sospendere l'applicazione del trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art62 · fonte su Normattiva