di una situazione che renda l'attuazione impossibile 1. Una parte puo' invocare l'impossibilita' di attuare un trattato come motivo per porvi fine o ritirarsene, qualora detta impossibilita' risulti dalla sparizione o dalla distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all'attuazione del trattato. Se detta impossibilita' e' temporanea, essa puo' essere invocata solamente come motivo per sospendere l'applicazione del trattato. 2. L'impossibilita' di attuazione non puo' essere invocata da una parte come motivo per porre fine al trattato, per ritirarsene o per sospenderne l'applicazione, qualora detta impossibilita' risulti da una violazione, della parte che la invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di ogni altra parte al trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art61 · fonte su Normattiva