[1]Rottura delle relazioni diplomatiche o consolari
[2]La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari fra le parti di un trattato non influenza i rapporti giuridici stabiliti tra di esse in base al trattato, se non nella misura in cui l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari e' indispensabile all'applicazione del trattato.
Testo vigente dal 30 aprile 1974
