di relazioni diplomatiche o consolari La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati parti ad un trattato tra due o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali non ha effetto sulle relazioni legali stabilite dal trattato tra detti Stati, a meno che l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari sia indispensabile all'applicazione del trattato.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
