di relazioni diplomatiche o consolari La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati parti ad un trattato tra due o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali non ha effetto sulle relazioni legali stabilite dal trattato tra detti Stati, a meno che l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari sia indispensabile all'applicazione del trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art63 · fonte su Normattiva