[1]Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione dei trattati

[2]La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari o l'assenza di tali relazioni fra due o piu' Stati non impedisce la conclusione di trattati fra i detti Stati. La conclusione di un trattato non influenza di per se stessa le relazioni diplomatiche o consolari.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art74 · fonte su Normattiva