[1]Durata giornaliera di guida, durata massima di guida per settimana e durante due settimane consecutive

[2]1. La durata totale dei tempi di guida tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero conformemente, alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo, denominata qui di seguito "durata giornaliera di guida", non puo' superare le 8 ore. 2. Per i conducenti destinati a veicoli diversi da quelli indicati nell'articolo 10 del presente Accordo, la durata giornaliera di guida puo' essere portata, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, fino a 9 ore, al massimo due volte nel corso di una settimana. 3. La durata di guida non puo' superare ne' 48 ore nel corso di una settimana, ne' 92 ore nel corso di due settimane consecutive.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art7 · fonte su Normattiva