1. Il presente Accordo e' aperto alla firma fino al 31 marzo 1971 e, dopo tale data, all'adesione degli Stati membri della Commissione Economica per l'Europa e degli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato di detta Commissione. 2. Il presente Accordo sara' ratificato. 3. Gli strumenti di ratifica o d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Il presente Accordo entrera' in vigore il centottantesimo giorno dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o d'adesione. 5. Per ciascuno Stato che ratifichera' il presente Accordo o vi aderira' dopo il deposito dell'ottavo strumento di ratifica o d'adesione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il presente Accordo entrera' in vigore centottanta giorni dopo la data del deposito, da parte di detto Stato, del proprio strumento di ratifica o d'adesione.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art16 · fonte su Normattiva