[1]Riposo settimanale

[2]1. Ogni membro dell'equipaggio deve beneficiare, in aggiunta ai riposi giornalieri previsti dall'articolo 6 del presente Accordo, di un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, che dovra' essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero conformemente alle disposizioni del suddetto articolo 6. 2. a) Tuttavia, durante il periodo dal 1 aprile al 30 settembre incluso, il riposo settimanale previsto dal paragrafo 1 del presente articolo puo' essere sostituito, per i membri dell'equipaggio di veicoli destinati al trasporto internazionale su strada di viaggiatori, da un riposo di almeno 60 ore consecutive da prendere interamente prima del termine di ciascun periodo massimo di 14 giorni consecutivi. Tale riposo deve essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del presente Accordo.

  • b)La disposizione del presente paragrafo non e' applicabile ai membri dell'equipaggio di veicoli destinati ai servizi regolari di viaggiatori.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art9 · fonte su Normattiva