1. Ogni Stato potra', allorche' firmera' il presente Accordo o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o d'adesione oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare, a mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la validita' del presente Accordo sara' estesa a tutti o a parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. Il presente Accordo si applichera' al territorio o ai territori menzionati nella notifica a decorrere dal centottantesimo giorno dopo la ricezione di detta notifica da parte del Segretario Generale o, qualora a tale data il presente Accordo non sia ancora entrato in vigore, a decorrere dalla sua entrata in vigore. 2. Qualsiasi Stato che avra' fatto, conformemente al paragrafo precedente, una dichiarazione avente lo scopo di rendere il presente Accordo applicabile a un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale potra', conformemente all'articolo 17 del presente Accordo, denunciare il presente Accordo per quel che concerne detto territorio.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art19 · fonte su Normattiva