Oltre le notifiche previste dagli articoli 22 e 23 del presente Accordo, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' agli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo:

  • a)le ratifiche e le adesioni ai sensi dell'articolo 16 del presente Accordo,
  • b)le date in cui entrera' in vigore il presente Accordo conformemente all'articolo 16 del presente Accordo,
  • c)le denunce ai sensi dell'articolo 17 del presente Accordo,
  • d)l'abrogazione del presente Accordo conformemente all'articolo 18 del presente Accordo,
  • e)le notifiche ricevute conformemente all'articolo 19 del presente Accordo.
  • f)le dichiarazioni e notifiche ricevute conformemente all'articolo 21 del presente Accordo,
  • g)l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento conformemente all'articolo 23 del presente Accordo.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art24 · fonte su Normattiva