Oltre le notifiche previste dagli articoli 22 e 23 del presente Accordo, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' agli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Accordo:
- a)le ratifiche e le adesioni ai sensi dell'articolo 16 del presente Accordo,
- b)le date in cui entrera' in vigore il presente Accordo conformemente all'articolo 16 del presente Accordo,
- c)le denunce ai sensi dell'articolo 17 del presente Accordo,
- d)l'abrogazione del presente Accordo conformemente all'articolo 18 del presente Accordo,
- e)le notifiche ricevute conformemente all'articolo 19 del presente Accordo.
- f)le dichiarazioni e notifiche ricevute conformemente all'articolo 21 del presente Accordo,
- g)l'entrata in vigore di qualsiasi emendamento conformemente all'articolo 23 del presente Accordo.
Testo vigente dal 17 aprile 1976
