[1]Applicazione territoriale

[2]1. Ogni Governo puo', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo e' reso applicabile ad ogni territorio di cui curi attualmente e definitivamente le relazioni internazionali, e il presente Accordo si applica ai territori di cui si fa menzione nella detta notifica a partire dalla data di quest'ultima, o dalla data in cui il presente Accordo entra in vigore per tale Governo, se tale data e' posteriore alla notifica. 2. Ogni Parte contraente che desideri esercitare, nei confronti di ogni territorio di cui curi attualmente e definitivamente le relazioni internazionali, i diritti conferitigli dall'articolo 3, puo' farlo inviando al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una lettera in tal senso, sia al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, che in ogni momento successivo. Se il territorio che diviene membro a titolo individuale e' un membro esportatore e non figura nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio gli assegna, se del caso, un contingente di base che dovrebbe figurare all'allegato A. Se tale territorio figura nell'allegato A, il contingente di base di tale territorio. 3. Ogni Parte contraente che faccia una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 puo', in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo cessa di applicarsi al detto territorio a partire dalla data di tale notifica. 4. Quando un territorio al quale e' stato reso applicabile il presente Accordo in base al paragrafo 1 diviene successivamente indipendente, il Governo di tale territorio puo', nei 90 giorni che seguono il raggiungimento dell'indipendenza, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di avere assunto i diritti e gli obblighi di una Parte contraente del presente Accordo. Esso e' parte contraente del presente Accordo a partire dalla data di tale notifica. Se la detta Parte e' un membro esportatore e non figura ne' nell'allegato A ne' nell'allegato C, il Consiglio le assegna, ove occorra, un contingente di base che dovrebbe figurare nell'allegato A. Se la Parte in questione figura nell'allegato A, il contingente di base specificato nel detto allegato costituisce il contingente di base di detta Parte.

Testo vigente dal 23 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395~art70 · fonte su Normattiva