Le Alte Parti Contraenti convengono di stabilire relazioni diplomatiche fra i due Stati. Esse avranno il diritto di inviare reciprocamente rappresentanti diplomatici debitamente accreditati i quali, in base ai principi di reciprocita', godranno nel Paese in cui risiedono un trattamento speciale relativo ai privilegi, immunita' e esenzioni concessi a simili rappresentanti in conformita' dei principi del diritto internazionale.
Testo vigente dal 7 dicembre 1954
