Le Alte Parti Contraenti convengono di stabilire relazioni diplomatiche fra i due Stati. Esse avranno il diritto di inviare reciprocamente rappresentanti diplomatici debitamente accreditati i quali, in base ai principi di reciprocita', godranno nel Paese in cui risiedono un trattamento speciale relativo ai privilegi, immunita' e esenzioni concessi a simili rappresentanti in conformita' dei principi del diritto internazionale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1120~art2 · fonte del testo