Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e l'invio di ogni tipo di documenti, l'Ufficio godra' di un trattamento analogo a quello concesso dalla Repubblica Italiana alle Rappresentanze diplomatiche accreditate in Italia. L'Ufficio avra' il diritto di usare codici e di inviare e ricevere corrispondenza ufficiale attraverso bolgette debitamente identificate e sigillate, che godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunita' delle valigie diplomatiche.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;595~accordo-art7 · fonte su Normattiva