Art. 7 (Accordo) — Comunicazioni
Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e l'invio di ogni tipo di documenti, l'Ufficio godra' di un trattamento analogo a quello concesso dalla Repubblica Italiana alle Rappresentanze diplomatiche accreditate in Italia. L'Ufficio avra' il diritto di usare codici e di inviare e ricevere corrispondenza ufficiale attraverso bolgette debitamente identificate e sigillate, che godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunita' delle valigie diplomatiche.
Testo vigente dal 23 novembre 1996
