Ciascuna delle Alte parti Contraenti avra' il diritto di nominare Consoli generali e Consoli di carriera in base ai suoi propri regolamenti. Se i Consoli non sono di carriera e non sono cittadini dello Stato che li ha nominati deve essere chiesto il consenso dell'altro Stato in via diplomatica prima che la nomina abbia luogo. I Consoli avranno il diritto di esercitare le loro funzioni ufficiali nel Paese in cui sono inviati sempreche' siano stati ammessi secondo le forme prescritte dalla legge e consuetudinarle nel medesimo. Dopo presentazione delle loro patenti essi riceveranno al piu' presto possibile l'exquatur; la loro giurisdizione consolare sara' precisata nelle patenti e ogni successiva modifica di tale giurisdizione sara' notificata.

Testo vigente dal 7 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1120~art3 · fonte del testo