Ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente sara' permesso di entrare, viaggiare e risiedere nei territori dell'altra Parte Contraente, di esercitare attivita' commerciali sotto ogni forma che non sia contraria alle leggi locali, di avere il diritto di acquistare in proprieta', possedere o disporre di beni mobili e immobili in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore in ciascun Paese, relativamente al possesso e al diritto di disporre di tali beni, di istituire centri culturali in base alle leggi in vigore in ciascun Paese.

Testo vigente dal 7 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-10;1120~art4 · fonte del testo