1. I cittadini di ciascuna Parte contraente godono, nel territorio dell'altra Parte contraente, del trattamento nazionale per quanto concerne l'ammissione ad attivita' economiche o professionali di qualsiasi genere e l'esercizio di tali attivita', con eccezione dell'esercizio del commercio al dettaglio. Cio' vale analogamente per le societa'. 2. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di fondare societa' nel territorio dell'altra Parte contraente, di partecipare alla loro costituzione o di acquistare partecipazioni a societa' dell'altra Parte contraente, in conformita' alle leggi vigenti per i cittadini e le societa' dell'altra Parte. I cittadini stessi hanno il diritto di esercitare attivita' nella direzione e nell'amministrazione di tali societa', in particolare come membri del Consiglio direttivo o del Consiglio di amministrazione. 3. Nel territorio di una Parte contraente le imprese non possono essere trattate in modo meno favorevole di altre imprese perche' sono di proprieta' e sotto il controllo di cittadini o societa' dell'altra Parte contraente. 4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle professioni od attivita' al cui esercizio i cittadini stranieri o le societa' straniere non sono ammessi o sono ammessi solo con limitazioni. Comunque, i cittadini di una delle due Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra Parte contraente, per quanto concerne l'esercizio di dette attivita' e professioni, dello stesso trattamento accordato ai cittadini della nazione piu' favorita, per mezzo di Trattati internazionali. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non escludono:

  • a)di sottoporre le societa', la cui forma giuridica differisce dalle forme di societa' ammesse dalle leggi nazionali, al trattamento previsto da queste ultime per quanto riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese, la responsabilita' degli amministratori e la pubblicita' dei bilanci;
  • b)di chiedere che in materia di capitale sociale e di contabilita' le societa' adempiano alle esigenze corrispondenti a quelle richieste per le societa' nazionali della stessa forma giuridica; se le societa' rispondono a queste condizioni, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' sociale, eventualmente necessaria per le societa' estere, deve essere rilasciata. 6. Le restrizioni legali che potranno essere introdotte in futuro per i cittadini stranieri e le societa' straniere non si applicheranno ad una attivita' gia' legittimamente esercitata al momento dell'entrata in vigore di queste restrizioni. 7. I cittadini e le societa' di ciascuna Parte contraente nonche' le imprese di loro proprieta' o controllate da essi godono nel territorio dell'altra Parte contraente del trattamento della nazione piu' favorita per tutte le materie considerate nel presente articolo.

Testo vigente dal 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-13;308~art8 · fonte su Normattiva