I Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Argentina adotteranno le misure e le disposizioni necessarie per garantire, secondo lo spirito delle disposizioni e dei Trattati vigenti in materia, il rispetto delle denominazioni di origine e qualita' che corrispondono a prodotti esclusivi di uno dei due Paesi, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli fabbricati nei loro stesso territorio o in terzi Paesi con false denominazioni di origine, qualita' o tipo.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art14 · fonte del testo