I Governi Contraenti si impegnano, durante la validita' del presente Accordo, ad adottare le misure necessarie affinche' il trasporto delle merci scambiate fra la Repubblica Argentina e la Repubblica italiana si effettui su navi di bandiera nazionale argentina ed italiana in parita' di tonnellaggio, a meno che non vi fosse stivaggio disponibile dei Paesi firmatari. L'applicazione di queste disposizioni non potra' comportare un ritardo nelle consegne o un rincaro dei prodotti da trasportare.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art37 · fonte del testo