I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana faranno tutto il possibile, nei limiti della rispettiva competenza, affinche' i prezzi delle merci, che siano oggetto di intercambio fra i due Paesi, non siano superiori a quelli che paghera' qualsiasi terzo Paese, in parita' di condizioni, qualita' e circostanze.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
