I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana adotteranno le misure necessarie per assicurare ed incrementare, in regime di reciprocita', l'intercambio di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni. A tale scopo entrambi i Governi predisporranno le necessarie misure affinche' l'importazione, il commercio e il regime fiscale delle suddette pubblicazioni, edite in uno dei due Paesi, godano nell'altro delle massime facilitazioni consentite dalle rispettive legislazioni.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art48 · fonte del testo