I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocita' per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che saranno effettuate fra i due Paesi. Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che reciprocamente saranno formulate per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
