I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica italiana assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocita' per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che saranno effettuate fra i due Paesi. Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che reciprocamente saranno formulate per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art2 · fonte del testo