Il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica italiana compresi del reciproco interesse sociale ed economico di incrementare una razionale emigrazione di lavoratori italiani verso l'Argentina e in particolar modo di famiglie autenticamente rurali - cio' che consentira' di stringere ancor piu' i solidi vincoli di amicizia che legano i due popoli - promuoveranno lo stabilimento in Argentina di 500.000 persone, approssimativamente, in un periodo di cinque anni, adottando a tal fine tutte le misure dirette al raggiungimento degli scopi menzionati in pari tempo, riaffermano il proposito di assicurare il piu' efficace ed integrale adempimento degli Accordi speciali sull'emigrazione, fino ad oggi sottoscritti fra i due Paesi.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art33 · fonte del testo