Le Alte Parti Contraenti si impegnano a concedere le massime facilitazioni, compatibili con le loro rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di uno dei due Paesi, che si importino nell'altro in materia di diritti, tasse, imposte od oneri tributari e per quanto concerne le formalita' e le procedure amministrative cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
