Gli emigranti italiani saranno equiparati, per quanto concerne il regime e le condizioni di lavoro, ai lavoratori nazionali ed usufruiranno dei benefici di ogni specie che le leggi argentine stabiliscano in materia di lavoro ed impiego, di assicurazione e previdenza sociale.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art34 · fonte del testo