In relazione alle prescrizioni della Costituzione nazionale i lavoratori italiani, senza eccezione, fruiranno, durante la loro permanenza nel territorio argentino, dello stesso trattamento e dei vantaggi di cui godono gli emigranti di qualsiasi altra provenienza, intendendosi che saranno automaticamente applicati ai lavoratori di origine italiana tutti i benefici concessi a quelli di altri Paesi. Il Governo Argentino adottera' le misure intese a coordinare gli interessi comuni dei due Paesi nelle questioni consolari e culturali che possano riguardare l'emigrazione italiana.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
