Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, e dall'art. 2 del Protocollo addizionale di cui alla lettera b) del precedente art. 1, gli importi in pesos necessari - fino all'importo massimo di 263 milioni di pesos e nei limiti delle disponibilita' di mano in mano utilizzabili - saranno prelevati dal fondo di riserva in pesos costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione de Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italoargentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385. Oltre i detti limiti si provvedera' ai finanziamenti previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, in conformita' delle disposizioni contenute nella legge stessa, intendendo per buoni del Tesoro speciali di cui all'art. 2 della legge medesima, buoni del Tesoro novennali rinnovabili.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~approvazione-art3 · fonte del testo