La Repubblica italiana comprera' e la Repubblica Argentina vendera' le quantita' minime di 300.000 tonnellate di frumento durante l'anno 1953 e di 500.000 tonnellate durante gli anni successivi di validita' del presente Accordo, sempre che in ciascuno di questi anni il saldo esportabile non sia sostanzialmente ridotto. I prezzi del grano saranno oggetto di stipulazione annuale e manterranno una ragionevole relazione con le "quotazioni fuori conferenza" che sussisteranno alla data di ciascuna operazione sui mercati esteri rappresentativi.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
