Le perdite, come pure le moratorie che fosse necessario concedere in connessione con la realizzazione dei piani previsti nel presente Protocollo, saranno sostenute da entrambe le Parti nella misura corrispondente, in conformita' a quanto verra' stabilito negli accordi previsti nell'art. 5.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~protocollo-art4 · fonte del testo