Art. 4 (Protocollo)
Le perdite, come pure le moratorie che fosse necessario concedere in connessione con la realizzazione dei piani previsti nel presente Protocollo, saranno sostenute da entrambe le Parti nella misura corrispondente, in conformita' a quanto verra' stabilito negli accordi previsti nell'art. 5.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
