Art. 3 (Protocollo)
La Repubblica italiana comprera' e la Repubblica Argentina vendera', in conformita' alle condizioni ed ai prezzi che di comune accordo si stabiliranno, oltre il quantitativo gia' acquistato e compreso nella lista A per il 1949, la quantita' minima annua di 500.000 tonnellate di grano per i successivi anni di vigore dell'Accordo, sempre che in' ciascuno di detti anni il saldo esportabile non subisca riduzioni sostanziali.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
