La Repubblica italiana comprera' e la Repubblica Argentina vendera', in conformita' alle condizioni ed ai prezzi che di comune accordo si stabiliranno, oltre il quantitativo gia' acquistato e compreso nella lista A per il 1949, la quantita' minima annua di 500.000 tonnellate di grano per i successivi anni di vigore dell'Accordo, sempre che in' ciascuno di detti anni il saldo esportabile non subisca riduzioni sostanziali.

Testo vigente dal 7 maggio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-30;324~protocollo-art3 · fonte del testo