Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste A e B fra i due Paesi, e di includervi altri prodotti, le Alte Parti Contraenti studieranno con il maggiore spirito di cooperazione la possibilita' di concedere permessi di esportazione e di importazione oltre quelli previsti nelle citate liste.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
