Art. 2 (Trattato)
Le Alte Parti Contraenti hanno il proposito di sviluppare con tutti i mezzi possibili il maggior intercambio economico e culturale tra i due Paesi, al fine di rafforzare i vincoli di amicizia e simpatia tra i loro popoli e di apportare i loro piu' efficaci contributi alla cooperazione internazionale.
Testo vigente dal 8 febbraio 1951
