Art. 6 (Protocollo)
Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste A e B, tra i due Paesi, e di includervi altri prodotti le Alte Parti Contraenti studieranno con il maggiore spirito di cooperazione la possibilita' di rilasciare permessi di esportazione e di importazione oltre quelli previsti nelle liste menzionate.
Testo vigente dal 7 maggio 1956
