[1]Resta inteso che le famiglie rurali che beneficeranno, delle disposizioni del presente Protocollo saranno selezionate dal punto di vista dell'attitudine professionale, delle condizioni fisiche e morali e dei precedenti di condotta soddisfacente, in conformita' ai vigenti Accordi sull'emigrazione stipulati tra i due Governi, i quali s'impegnano, nell'ambito degli Accordi stessi, di concedere le maggiori facilitazioni possibili per il migliore raggiungimento dei fini perseguiti.

[2]DE GASPERI BERNABE S. GONZALES RISOS JULIO M. JUNCOSA SERE'

[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[4]Il Ministro per gli affari esteri MARTINO

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~protocollo-art7 · fonte del testo