Art. 7 (Protocollo)
[1]Resta inteso che le famiglie rurali che beneficeranno, delle disposizioni del presente Protocollo saranno selezionate dal punto di vista dell'attitudine professionale, delle condizioni fisiche e morali e dei precedenti di condotta soddisfacente, in conformita' ai vigenti Accordi sull'emigrazione stipulati tra i due Governi, i quali s'impegnano, nell'ambito degli Accordi stessi, di concedere le maggiori facilitazioni possibili per il migliore raggiungimento dei fini perseguiti.
[2]DE GASPERI BERNABE S. GONZALES RISOS JULIO M. JUNCOSA SERE'
[3]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
[4]Il Ministro per gli affari esteri MARTINO
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
