Il contributo del Governo italiano si realizzera' per il tramite di uno o piu' Enti i quali avranno personalita' giuridica nell'ordinamento argentino e saranno investiti delle facolta' necessarie per attuare i piani di stabilimento delle famiglie rurali. Detti Enti non perseguiranno propositi di lucro e le loro finalita' sociali resteranno limitate agli obiettivi indicati.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~protocollo-art3 · fonte del testo