Art. 3 (Protocollo)
Il contributo del Governo italiano si realizzera' per il tramite di uno o piu' Enti i quali avranno personalita' giuridica nell'ordinamento argentino e saranno investiti delle facolta' necessarie per attuare i piani di stabilimento delle famiglie rurali. Detti Enti non perseguiranno propositi di lucro e le loro finalita' sociali resteranno limitate agli obiettivi indicati.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
