- Formazione scolastica, professionale e linguistica - Rieducazione professionale 1. I lavoratori migranti e i loro familiari regolarmente ammessi nel territorio di una Parte Contraente, beneficeranno, allo stesso modo e alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento generale e professionale nonche' della formazione e rieducazione professionale e verra' loro concesso l'accesso all'insegnamento superiore conformemente alle disposizioni che regolano, in generale, l'accesso alle diverse istituzioni nello Stato d'accoglimento. 2. Al fine di favorire l'accesso alle scuole di insegnamento generale e professionale nonche' ai centri di formazione professionale, lo Stato d'accoglimento facilitera' l'insegnamento della sua o delle sue lingue a favore dei lavoratori migranti e dei suoi familiari. 3. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2, la concessione di borse di studio sara' lasciata alla discrezione di ciascuna Parte Contraente che si adoperera' per concedere ai figli dei lavoratori migranti che vivono presso le loro famiglie nello Stato d'accoglimento in conformita' con le disposizioni dell'articolo 12 della presente Convenzione, le stesse facilitazioni in materia che accorda ai suoi lavoratori nazionali. 4. Le qualificazioni professionali del lavoratore nonche' i diplomi e i titoli professionali precedentemente acquisiti nello Stato d'origine saranno riconosciuti dalle Parti Contraenti secondo le modalita' fissate con accordi bilaterali o multilaterali. 5. Le Parti Contraenti interessate si assicureranno, nel quadro di una stretta cooperazione, che la formazione e la rieducazione professionale, ai sensi del presente articolo, tengano conto, nei limiti dei possibile, delle necessita' dei lavoratori migranti in vista in un loro ritorno nel Paese d'origine.
Testo vigente dal 18 gennaio 1995
