[1]- Durata e cessazione 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra. IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Minsk il 25 luglio 1995, in due originali, nelle lingue italiana, bielorussa ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER TL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI BELARUS

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 2 maggio 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-04-07;113~accordo-art14 · fonte su Normattiva