[1]ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA'

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, di seguito denominati "Parti Contraenti"; A supporto delle relazioni esistenti tra i due Paesi; Desiderosi di stabilire una reciproca cooperazione nella lotta contro la criminalita'; Consapevoli dei vantaggi comuni derivanti dalla cooperazione in questo settore; Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale (Palermo, 12 dicembre 2000), e il Memorandum d'intesa sul terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed altre forme di criminalita' organizzata, stipulato tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita, a Riyadh il 16 dicembre 1995, (corrispondente al 24 luglio 1416 dell'Egira); Nel quadro delle pertinenti norme costituzionali e giuridiche vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti; Nel rispetto della sovranita' di ciascuno Stato; Concordano quanto segue: Art. 1. Le Parti contraenti coopereranno nella lotta contro la criminalita' in tutte le sue manifestazioni e forme ed in particolare per le seguenti fattispecie criminali:

  • a)terrorismo;
  • b)eversione dell'ordinamento dello Stato;
  • c)criminalita' organizzata;
  • d)reati relativi agli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici;
  • e)reati economico-finanziari e riciclaggio di denaro;
  • f)corruzione;
  • g)truffa;
  • h)falsificazione e contraffazione di valuta;
  • i)furto o contrabbando o traffico illecito di veicoli;
  • j)furto, contrabbando e traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
  • k)furto e traffico illecito di sostanze radioattive, nucleari, biologiche o chimiche;
  • l)aggressione contro le persone e il patrimonio;
  • m)traffico di persone;
  • n)immigrazione clandestina;
  • o)furto e traffico illecito di oggetti di valore storico, culturale ed artistico;
  • p)criminalita' informatica;
  • q)reati ambientali.

Testo vigente dal 12 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;113~accordo-art1 · fonte su Normattiva