[1]ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DELL'ARABIA SAUDITA IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA CRIMINALITA'
[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, di seguito denominati "Parti Contraenti"; A supporto delle relazioni esistenti tra i due Paesi; Desiderosi di stabilire una reciproca cooperazione nella lotta contro la criminalita'; Consapevoli dei vantaggi comuni derivanti dalla cooperazione in questo settore; Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale (Palermo, 12 dicembre 2000), e il Memorandum d'intesa sul terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope ed altre forme di criminalita' organizzata, stipulato tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'interno del Regno dell'Arabia Saudita, a Riyadh il 16 dicembre 1995, (corrispondente al 24 luglio 1416 dell'Egira); Nel quadro delle pertinenti norme costituzionali e giuridiche vigenti nel territorio di ciascuna delle Parti; Nel rispetto della sovranita' di ciascuno Stato; Concordano quanto segue: Art. 1. Le Parti contraenti coopereranno nella lotta contro la criminalita' in tutte le sue manifestazioni e forme ed in particolare per le seguenti fattispecie criminali:
- a)terrorismo;
- b)eversione dell'ordinamento dello Stato;
- c)criminalita' organizzata;
- d)reati relativi agli stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici;
- e)reati economico-finanziari e riciclaggio di denaro;
- f)corruzione;
- g)truffa;
- h)falsificazione e contraffazione di valuta;
- i)furto o contrabbando o traffico illecito di veicoli;
- j)furto, contrabbando e traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- k)furto e traffico illecito di sostanze radioattive, nucleari, biologiche o chimiche;
- l)aggressione contro le persone e il patrimonio;
- m)traffico di persone;
- n)immigrazione clandestina;
- o)furto e traffico illecito di oggetti di valore storico, culturale ed artistico;
- p)criminalita' informatica;
- q)reati ambientali.
Testo vigente dal 12 agosto 2009
