Dopo la ratifica dell'Accordo, le deliberazioni che ne discendano, cosi' come siano state fissate dalla Commissione Mista, saranno pubblicate in un Atto ufficiale che figurera' come annesso al presente Accordo. Tali deliberazioni, come ogni modificazione o aggiunta alle stesse, si adotteranno su proposta della Commissione Mista e dopo approvazione da parte dei Governi dei due Paesi.

Testo vigente dal 6 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1130~art3 · fonte del testo