Le due Parti contraenti dichiarano di voler favorire la istituzione di borse per permettere agli studenti e studiosi di ciascuna Parte di compiere studi o ricerche nell'altro Paese contraente. La Commissione Mista fara' ai Governi interessati le proposte relative al numero delle borse e alla loro regolamentazione.

Testo vigente dal 6 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1130~art7 · fonte del testo