Le due Parti contraenti favoriranno lo scambio di professori universitari e medi, di membri di istituzioni scientifiche, letterarie e artistiche, di studenti, di ricercatori e di artisti. La presentazione dei candidati sara' fatta dalle stesse Universita' o Istituzioni e sottoposta al parere della Commissione Mista. Ciascuna delle Parti contraenti favorira', inoltre, l'effettuazione di viaggi collettivi di professori, studenti, artisti, professionisti, tecnici e intellettuali in genere nell'altro Paese.
Testo vigente dal 6 settembre 1952
