ARTICOLO III Inviolabilita' della sede Sezione 4 (a) La sede e' inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' entrare nella sede per esercitarvi una qualsiasi funzione se non con il consenso del Direttore Esecutivo e alle condizioni da lui approvate. Il consenso del Direttore Esecutivo per l'ingresso nella sede sara' presunto nel caso di incendio od altri casi di emergenza che richiedano azione immediata. Tuttavia, se richiesta dal Direttore Esecutivo, ogni persona, il cui ingresso sia avvenuto a seguito di consenso presunto, dovra' lasciare immediatamente la sede. La notifica e l'esecuzione di atti giudiziari, compreso il sequestro di beni privati, non potra' avere luogo nella sede se non con il consenso del Direttore Esecutivo ed alle condizioni da lui approvate. (b) La sede del PAM sara' sottoposta al controllo ed alla autorita' del PAM che avra' il potere di emanare le disposizioni applicabili all'interno della sede per il pieno ed indipendente adempimento delle sue funzioni. (c) Ferme restando le disposizioni dell'articolo X, il PAM non permettera' che la sede sia usata come rifugio da persone che tentino di sottrarsi all'arresto ordinario in base alle leggi della Repubblica Italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro paese o che tentino di sottrarsi alla notifica od all'esecuzione di un atto giudiziario. (d) La sede non dovra' essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le funzioni del PAM.

Testo vigente dal 22 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;114~accordo-artiii · fonte su Normattiva