ARTICOLO VIII Esecuzione da tassazioni Sezione 15 Per quanto concerne tutte le attivita' ufficiali, il PAM ed i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta. Sezione 16 (a) Per quanto riguarda le imposte indirette, il PAM godra' delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Inoltre il PAM godra' delle esenzioni ed agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e) della presente sezione indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle amministrazioni statali italiane. (b) Le operazioni e transazioni finanziarie del PAM, aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del PAM stesso e l'esercizio delle funzioni previste nelle risoluzioni istitutive del PAM, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta. (c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato ed in particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), inclusa l'IVA sull'importazione, il PAM godra' dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo per "acquisto rilevante" si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 lire. (d) Il PAM sara' esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura importate od esportate dal PAM a scopi ufficiali. (e) In particolare il PAM sara' esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni, a scopo ufficiale, di un numero di autoveicoli non superiore a 10, comprese le relative parti di ricambio. Il Governo esentera' tali veicoli dalla tassa automobilistica ed accordera' per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo emettera' per ogni veicolo una targa diplomatica od altra targa appropriata. (f) Il PAM potra' alienare nel territorio della Repubblica Italiana le merci od autoveicoli di cui alle lettere (d) o (e) della presente sezione unicamente alle condizioni stabilite dalle competenti Autorita' Italiane ivi comprese quelle rela- tive alla nazionalizzazione degli autoveicoli. Sezione 17 Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non comprendono le tasse e le imposte che altro non siano che il pagamento di servizi resi.
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
