ARTICOLO IX Agevolazioni finanziarie Sezione 18 (a) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, il PAM, al fine di svolgere la sua attivita', puo': (i) liberamente acquistare fondi, valute e titoli e disporne tramite conti bancari che non saranno soggetti alle restrizioni previste per i conti bancari dei residenti; (ii) liberamente trasferire i suoi fondi e valute nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro paese e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta. (b) Il Governo assistera' il PAM affinche' esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio. (c) Il PAM, dovra' nell'esercizio dei diritti accordatigli in virtu' della presente sezione, tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo accogliendole nella misura in cui cio' sia compatibile con la contemporanea salvaguardia dei propri interessi.
Testo vigente dal 22 febbraio 1994
