La coniazione delle monete d'oro potra' essere fatta per valore illimitato. Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro non potra' eccedere ogni anno la somma complessiva di duecento milioni di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a venti milioni di pezzi.

Testo vigente dal 16 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;196~art5 · fonte su Normattiva