Come conseguenza di quanto e' indicato nell'Articolo precedente, la Repubblica del Guatemala non prendera' alcuna misura, a titolo di riparazioni o indennita' di guerra, contro le proprieta' o contro gli interessi dei cittadini italiani residenti nel Guatemala. Si escludono tuttavia da questa disposizione le persone di nazionalita', italiana i cui atti personali, indipendentemente dalla loro nazionalita' fossero stati sanzionati dalle leggi vigenti in materia.

Testo vigente dal 8 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-11-24;1150~trattato-art4 · fonte del testo