Art. 4 (Trattato)
Come conseguenza di quanto e' indicato nell'Articolo precedente, la Repubblica del Guatemala non prendera' alcuna misura, a titolo di riparazioni o indennita' di guerra, contro le proprieta' o contro gli interessi dei cittadini italiani residenti nel Guatemala. Si escludono tuttavia da questa disposizione le persone di nazionalita', italiana i cui atti personali, indipendentemente dalla loro nazionalita' fossero stati sanzionati dalle leggi vigenti in materia.
Testo vigente dal 8 febbraio 1951
