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[1]Entro termine di tre anni dalla pubblicazione dei decreti prefettizi di cui all'art. 2, tutte le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a piu' di due capi adulti, dovranno essere dotate, qualora gia' non lo siano, di una concimaia con platea impermeabile in muratura o cemento o calcestruzzo, e con pozzetto o bottino a tenuta per i liquidi.
[2]Art. 2.
[3]Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla, e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, saranno prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla, e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto della Provincia, udito il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura competente per circoscrizione.
[4]Art. 3.
[5]Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado nei pascoli di montagna e nei latifondi a coltura estensiva.
[6]Nei terreni per la loro natura impermeabili non e' necessaria la platea in muratura o cemento o calcestruzzo; dove le concimaie sono gia' a fossa impermeabile, non si richiede il pozzetto o bottino.
[7]Art. 4.
[8]Decorso il termine di tre anni di cui all'art. 1, i proprietari delle stalle sfornite delle concimaie prescritte incorrono nell'ammenda da L. 200 a L. 500. Inoltre, essi decadranno da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per la stalla o per il bestiame, in relazione alla unita' culturale in cui la stalla si trovi; e non potranno di nuovo ottenere dette o altre agevolazioni sino a quando non si siano messi in regola con le disposizioni del presente decreto.
[9]Art. 5.
[10]Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito del letame e a conservare la concimaia stessa e il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento. Nei casi di esonero previsti dall'art. 3, e' vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate alle abitazioni.
[11]Le infrazioni a tali disposizioni sono punite coll'ammenda fino a L. 50 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.
[12]Art. 6.
[13]Ove le stalle si trovino in agglomerati urbani di popolazione, i Comuni provvederanno, entro diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto, a curare con speciali regolamenti municipali la migliore e piu' razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.
[14]Art. 7.
[15]Le infrazioni al presente decreto sono accertate mediante verbale dal personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, dai veterinari provinciali e comunali, e dagli agenti comunali. Le somme pagate dai trasgressori andranno per otto decimi a profitto dell'Erario comunale e per due decimi al verbalizzante.
[16]Art. 8.
[17]Gli Istituti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti per l'attuazione di questo decreto, con ammortamento rateale in dieci anni.
[18]Art. 9.
[19]Le controversie saranno, Comune per Comune, sottoposte al giudice conciliatore.
[20]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[21]Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V
[22]VITTORIO EMANUELE.
[23]Mussolini - Rocco - Belluzzo.
[24]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 luglio 1927 al 29 dicembre 1930
