tolto: Art. 5.
tolto: Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito del letame e a conservare la concimaia stessa e il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento. Nei casi di esonero previsti dall'art. 3, e' vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate alle abitazioni.
tolto: Le infrazioni a tali disposizioni sono punite coll'ammenda fino a L. 50 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.
tolto: Art. 6.
tolto: Ove le stalle si trovino in agglomerati urbani di popolazione, i Comuni provvederanno, entro diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto, a curare con speciali regolamenti municipali la migliore e piu' razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.
tolto: Art. 7.
tolto: Le infrazioni al presente decreto sono accertate mediante verbale dal personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura, dai veterinari provinciali e comunali, e dagli agenti comunali. Le somme pagate dai trasgressori andranno per otto decimi a profitto dell'Erario comunale e per due decimi al verbalizzante.
tolto: Art. 8.
tolto: Gli Istituti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti per l'attuazione di questo decreto, con ammortamento rateale in dieci anni.
tolto: Art. 9.
tolto: Le controversie saranno, Comune per Comune, sottoposte al giudice conciliatore.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Mussolini - Rocco - Belluzzo.
tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 1 DICEMBRE 1930, N. 1682, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 1931, N. 925