[1], scambio ed analisi delle di informazioni sulla natura della criminalita' organizzata

[2]1. Ciascuno Stato Parte considera l'analisi, con la consulenza della comunita' accademica e scientifica, di tendenze della criminalita' organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui essa opera, cosi' come i gruppi professionali e le tecnologie utilizzate. 2. Gli Stati Parte considerano la possibilita' di sviluppare e condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attivita' della criminalita' organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed applicare in modo adeguato definizioni, standard e metodologie comuni. 3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilita' di monitorare le proprie politiche e misure attuate per combattere la criminalita' organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilita'.

Testo vigente dal 11 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-16;146~convenzione-art28 · fonte su Normattiva